Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
mi sa che siamo arrivati alla goccia che fa traboccare il vaso.....
il reazionario copyright va ghigliottinato
che ne dite popolo di internet?
LIBERTA' D'INFORMAZIONE
Moderatore: .ferro
C'è già una mailing di protesta che circola.
Non so cosa dire... Così com'è scritta la legge, anche la minima rassegna è vietata senza compenso. Che ne so... alla tivù non si trova nessuno che commenta i giornali senza lauto compenso?
Spero che "le parti" si accordino per una citazione reciproca gratuita così da aggirare la legge.
O forse è una svista?
Non so cosa dire... Così com'è scritta la legge, anche la minima rassegna è vietata senza compenso. Che ne so... alla tivù non si trova nessuno che commenta i giornali senza lauto compenso?
Spero che "le parti" si accordino per una citazione reciproca gratuita così da aggirare la legge.
O forse è una svista?
- (A)narchiste
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- Località: Dintorni
Credo che il legislatore debba rivedere l'articolo...La data è sconcertante.rootsman ha scritto: 1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
Oh Bucaiola! Tu mi tradisci! Tu dici "VENGO!" e invece tu pisci!
- Vitellozzo
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Bè, non vuole dire.(A)narchiste ha scritto: Credo che il legislatore debba rivedere l'articolo...La data è sconcertante.
La pubblicazione su internet, se non per fini commerciali, non prevede compensi. Basta indicare autore, data e fonte.
Ultima modifica di turk-182 il 17/10/2006, 9:28, modificato 1 volta in totale.
È vero, ma l'art. 32 è molto generico e - forse, non ne sono esperto - abroga il "se non per fini commerciali". OT Questo è uno dei mille difetti che hanno le nuove leggi del governo, contraddizioni vere e proprie. In tanti sono scontenti, tranne le grandi banche e le grandi aziende (eccetto Mediaset).turk-182 ha scritto: La pubblicazione su internet, se non per fini commerciali, non prevede compensi. Basta indicare autore, data e fonte.
IT Se la data del 22 aprile 1941 è sconcertante, è ancora più sconcertante venire a sapere che il diritto repubblicano è soprattutto diritto regio e fascista e che all'atto della Liberazione, i soggetti ufficiali (es. i magistrati)hanno cambiato semplicemente le insegne.
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